«Il modello “G”, recante l’offerta economica, non conteneva alcun riferimento al costo della manodopera e la lex specialis non li contemplava». Il Consiglio di Stato vi ha riscontrato la sussistenza di «disposizioni della gara d’appalto» che «non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche». Il T.A.R. aveva invece correttamente escluso l’impresa, perché, sia pure alla luce della successiva sentenza della C.G.U.E., nulla impediva in effetti allora di indicare i costi in questione … Allarghiamo le braccia!
