“Il presidente della commissione ha valutato il progetto per l’individuazione del promotore della finanza di progetto, ha redatto e sottoscritto il bando ed il disciplinare di gara, nonché la determina dirigenziale di approvazione della lex specialis e di indizione della gara; quindi ha nominato la commissione giudicatrice, indicando sé stesso quale presidente.” Il T.U.E.L. è recessivo rispetto al codice e diamo per chiusa la questione su questo punto (quanto meno per non far correre rischio giuridico di sorta a nessuno), ma è sempre più difficile per il RUP e/o per la CUC individuare i membri della commissione giudicatrice. Da evidenziare al legislatore che la previsione di cui all’art. 77, comma 4, del codice, non ha nessuna derivazione comunitaria.
