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UNA SORTA DI COLLEGAMENTO SOSTANZIALE PRESUNTO “EX ANTE”

Si richiede una dichiarazione attestante l’esistenza e la durata di un rapporto contrattuale con il produttore del prodotto o con il distributore, nel caso in cui il concorrente intrattenga i rapporti unicamente con quest’ultimo. In tale ultima ipotesi si richiede anche una dichiarazione del produttore che attesti l’esistenza e la durata di un rapporto contrattuale con lo stesso distributore. Si precisa che “non è ammessa la contemporanea partecipazione alla procedura della ditta produttrice (ovvero dell’ulteriore distributore/rivenditore) e del distributore per la medesima voce di gara e per il medesimo prodotto offerto, a pena di esclusione di entrambi”. Quid juris?

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