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IL RITO PROCESSUALE EMERGENZIALE DETTATO DALL’ART. 84, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE N. 18 DEL 2020

Il contraddittorio cartolare «coatto» cioè non frutto di una libera opzione difensiva, bensì imposto anche contro la volontà delle parti che invece preferiscano differire la causa a data successiva al termine della fase emergenziale, pur di potersi confrontare direttamente con il proprio giudice non appare una soluzione ermeneutica compatibile con i canoni della interpretazione conforme a Costituzione, che il giudice comune ha sempre l’onere di esperire con riguardo alla disposizione di cui deve fare applicazione.

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