La singolarità della disciplina di gara, la quale ha prescritto che gli elaborati dell’offerta tecnica dovessero sdoppiarsi ed essere inseriti in una “busta telematica offerta tecnica” (soggetta a valutazione discrezionale) ed in una “busta telematica offerta economica” (soggetta a valutazione automatica). Con tale impostazione l’esclusione comminata si è rivelata illegittima. Guarda perché.
