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FREE IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La carenza del requisito, anche se verificatasi dopo la presentazione dell’offerta, impone l’esclusione dell’offerente.

Opera «il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo cui nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici «i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità» (così Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015, n. 8). Per cui, la carenza del requisito, anche se verificatasi dopo la presentazione dell’offerta, imponeva l’esclusione dell’offerente dalla procedura» (Cons. Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2968).

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