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BOZZA DI REGOLAMENTO DEL 13 MAGGIO 2020: LA SEDUTA PUBBLICA PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Anche in caso di «svolgimento della procedura in forma telematica», per la «procedura negoziata» deve essere indicato «il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica» (art. 9, comma 2, lett. n)). Il principio è che sempre le «sedute sono pubbliche» (art. 9, comma 5).

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