Un paradigma perfetto di sillogismo aristotelico.
«I servizi legali di cui all’articolo 17, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 5 del codice possono essere oggetto di affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4 del codice» (art. 14, comma 1, primo periodo).
1) Per tali servizi si applicano «i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità» di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016.
2) Al rispetto del principio di «trasparenza» per il mercato, che si garantisce con la «pubblicità preventiva», laddove non ricorra «un valore economico molto limitato» e quindi per importo da EUR 40.000 in su osta l’«affidamento diretto».
3) Ergo, i servizi legali de quibus anche per importo da EUR 40.000 in su «possono essere oggetto di affidamento diretto» (ovvero, il corollario finale delle linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali»).
Noi un dubbio di illogicità ce l’abbiamo, ma l’esperto dice di no.
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