Ma non appare condivisibile la tesi secondo la quale l’incongruenza di una singola voce di trattamento stipendiale, pur a fronte di un importo complessivo ampiamente al di sopra dei minimi, determinerebbe di per sé la violazione del divieto di incisione del minimo retributivo, né potrebbe essere corretta, o altrimenti compensata, con i margini sovrabbondanti di altre componenti del trattamento retributivo.
