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FOCUS FREE I termini delle «procedure ordinarie», oggi

Quali sono, sopra e sotto soglia comunitaria?

Cfr. D.L. 16 luglio 2020, n. 76, art. 8, comma 1, lett. c): «in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti». Questa è disciplina ordinaria «fino alla data del 31 luglio 2021» (alinea del comma 1 medesimo).

Per la fascia di valore inferiore alla soglia comunitaria, cfr. D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 9, primo periodo: «In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà».

Ne riparliamo nel webinar.

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