Escludere è oggi solo la soluzione pragmaticamente consigliabile al RUP, seppur nient’affatto pacifica (è ora scossa piuttosto che se ne occupi la “plenaria”, ma non sembra aria). Fra qualche giorno troverai (condivisibilissima sul piano logico) sentenza di opposto tenore (ma che varrà come il due di coppe quando comanda bastoni).
«La Commissione di gara ha ritenuto che la mancata sottoscrizione in forma digitale del modello di offerta economica non costituisse motivo di esclusione, in quanto la Busta economica che lo conteneva risultava firmata digitalmente e recava, contestualmente, i medesimi contenuti della dichiarazione “Modello Offerta Economica”, sicché essa non solo era riconducibile con assoluta certezza alla società controinteressata ma doveva intendersi per quest’ultima vincolante in tutti i suoi contenuti (gli stessi della dichiarazione d’offerta). Ciò anche perché il “Modello Offerta Economica” sottoscritto digitalmente è stato poi trasmesso dalla controinteressata alla Stazione appaltante, su invito del RUP, e la firma digitale è stata apposta nella successiva data 16.12.2020.
Invero, la busta dell’offerta economica della ditta controinteressata è stata sottoscritta digitalmente ma ciò non consente di compensare (né il deposito postumo consente di sanare) la mancata sottoscrizione dell’Allegato 2 contenente la dichiarazione “Modello di Offerta Economica”, in quanto, a norma dell’art. 17 del disciplinare di gara, la sottoscrizione del citato Allegato 2 è stabilita “a pena di esclusione”. A ben vedere, la funzione della sottoscrizione dell’Allegato 2 contenente l’offerta economica non è solo quella di ricondurre la stessa univocamente al concorrente (in tal caso, sarebbe stata sufficiente la firma digitale sulla busta dell’offerta economica), ma è anche quella di generare l’impegno del concorrente sull’offerta nei confronti della Stazione appaltante; in tal senso, quindi, il documento in esame riveste carattere essenziale e, come tale, avrebbe dovuto essere firmato e depositato per tempo.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi su fattispecie analoga (cfr.: T.a.r. Piemonte, sez. I, 07/01/2020, n. 16), riconoscendo che “la sottoscrizione dell'offerta economica è rivolta non solo ad accertarne la provenienza e a garantire l'integrità del documento informatico ma anche a vincolare l'autore al contenuto del documento per assicurare la serietà, l'affidabilità e l'insostituibilità dell'offerta. Ammettere la regolarizzazione della mancata sottoscrizione e di qualsiasi altro elemento dell'offerta considerato essenziale dalla lex specialis significherebbe pertanto rimettere in termini un operatore economico che non ha trasmesso la propria offerta entro il termine perentorio fissato per la valida trasmissione”» (T.A.R. Puglia, Bari, III, 12 ottobre 2020, n. 1268).
La procedura aperta di servizi e forniture, dopo la conversione in legge del decreto "semplificazioni": teoria e prassi. Gli appalti riservati ovvero parzialmente esclusi: gli artt. 112, 142 e 143 del codice
