Il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche (principio tanto pacifico quanto materialmente inapplicato da parte delle stazioni appaltanti per psicologico timore).
