L’«esclusione automatica» viene fatta operare eccezionalmente con un numero di offerte già «pari (…) a cinque» (art. 1, comma 3, terzo periodo): qui la deroga è all’art. 97, comma 8, terzo periodo, del codice. Si applica solo per le procedure negoziate di cui all’art. 1, comma 2, lett. b)?
