Laddove si applica il prezzo più basso con «esclusione automatica» è previsto che «il RUP o la commissione giudicatrice procedono» al calcolo della soglia (art. 97, commi 2 e 2-bis, rispettiva alinea). Laddove la procedura è gestita dalla CUC il RUP è quello dell’Ente aderente e quindi scatterebbe la competenza della «commissione giudicatrice» della CUC medesima. Forse qualcuno si perita di motivare che non si nomina nessuna «commissione giudicatrice»? No! No perché si tratta della ben consueta ignorantia legis del legislatore (genitivo soggettivo). Neppure il legislatore dello “sblocca cantieri” ha avuto la consapevolezza della grossolanità del primo legislatore del codice, tutto ispirato a far fare il più possibile di attività amministrativa a un organismo trasparente in quanto composto da soggetti dell’Albo-ANAC (difficile politicamente deciderne il de profundis, meglio sospenderlo fino a tutto il prossimo anno, sennò l’opinione pubblica pensa male).
Chiara e buona nelle intenzioni è la ratio del “decreto semplificazioni”, certamente, per carità, ma il legislatore non sa che la negoziata di seconda fascia (in disparte la dovuta applicazione del nefasto in quanto anti-concorrenziale principio di rotazione) è tutt’altro che una procedura semplificata, nella sua bifasicità. E poi torna sempre fuori (anche nella bozza di regolamento) la malnascosta tesi che il RUP possa scegliere direttamente i soggetti da invitare. Eh no! In termini di concorrenzialità, qui si legittima palesemente l’illegittimo e si aggrava il legittimo postulandosi un inesistente obbligo motivazionale se si ricorre alla procedura aperta sotto soglia. Semmai mi censurerai se non rispetto i tempi, questo è ovvio e giusto. Ma la procedura aperta con inversione documentale (mal vista per le elucubrazioni totalmente infondate dell’ANAC, pur trattandosi di figura di direttiva) è scientificamente più veloce della negoziata di seconda fascia (certo, a meno che non la si concepisca, quest’ultima, ad invito diretto) e garantisce ad un tempo la massima partecipazione, con pochi e semplici oneri istrutori per il funzionario pubblico. E l’altro giorno il Consiglio di Stato ha pure risolto la questione (se mai ve ne fosse stato bisogno) del rapporto fra inversione e ricalcolo della soglia di anomalia. Ma per favore! Ma di che vogliamo parlare?
E lo vogliamo dire di un altro pasticcio che ha affondato la procedura negoziata «per ragioni di estrema urgenza» di cui all’art. 2, comma 3, del decreto c.d. “semplificazioni”? Lo vogliamo dire? Occorre la «previa pubblicazione dell’avviso dell’indizione della gara» (modifica recata con la legge di conversione). Questi non sanno che «estrema urgenza» vuol dire che non hai neppure il tempo di contattare più ditte perché il RUP si deve attaccare al cellulare e convocare la prima impresa che trova. E questi, per farsi belli, ti obbligano a pubblicare nella massima tranquillità un «avviso dell’indizione della gara»! Una procedura addirittura più aggravata rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria di cui all’art. 63 del codice. Queste cose non le dice nessuno, o per somaragine o per piaggeria.
Di motivare il ricorso alla procedura aperta con inversione non mi passa proprio per la testa, ma proprio per niente. È un fatto di dignità.
Piuttosto, e perché sul limite quantitativo di subappalto è da più di un anno che si lasciano allo sbando le stazioni appaltanti? Ma che bravo politico questo legislatore.
Lino Bellagamba, 28 ottobre 2020
