Un T.A.R. che finalmente concilia le normative fra di loro: «implicitamente la norma citata ammette la possibilità che l’ufficio di presidente della commissione giudicatrice sia assunto dall’organo responsabile del settore». La «sovrapposizione di ruoli nella fase di svolgimento della gara (…) è ammessa anche dall’art. 77, comma 4 del Codice dei contratti pubblici».
