Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla pubblica amministrazione in sede di verifica dell’anomalia sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della pubblica amministrazione (principio consolidato).
