Nel caso in esame - sebbene in data 28 maggio 2020 il Comune non avesse negato l’accesso agli atti bensì solo differito lo stesso al momento dell’aggiudicazione ex art. 53, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016 – deve convenirsi sulla perdurante inerzia della ricorrente nella richiesta di accesso agli atti successivamente alla conoscenza dell’aggiudicazione. Nella fattispecie, la ricorrente non ha tenuto un comportamento ispirato all’ordinaria diligenza in quanto, a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, non si è attivata per sollecitare l’ostensione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
