“Poiché il costo della manodopera non era corrispondente a quello dichiarato in offerta economica, anche se l’offerta dovesse essere considerata, nel complesso, credibile, tale discrasia rileverebbe sotto un duplice profilo: essa avrebbe determinato la violazione dell’art. 95, comma 10, e dell’art. 80, comma 5, lett. c- bis) e lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016.” Quid juris?
