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L’articolo 79, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016

Non può ritenersi che il solo mancato utilizzo della piattaforma telematica per la comunicazione del riavvio della procedura e la fissazione dei nuovi termini per la presentazione delle offerte sia sufficiente ad inficiare i successivi atti, laddove tale comunicazione sia avvenuta sul profilo del committente e non sia anche dimostrato che tale forma di pubblicità fosse insufficiente a garantire la tempestiva presentazione delle offerte.

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