Non può ritenersi che il solo mancato utilizzo della piattaforma telematica per la comunicazione del riavvio della procedura e la fissazione dei nuovi termini per la presentazione delle offerte sia sufficiente ad inficiare i successivi atti, laddove tale comunicazione sia avvenuta sul profilo del committente e non sia anche dimostrato che tale forma di pubblicità fosse insufficiente a garantire la tempestiva presentazione delle offerte.
