Alla definitiva manifestazione di volontà espressa dalla stazione appaltante con l’atto conclusivo della procedura di gara si contrappone una determinazione di segno opposto, adottata nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali e nei limiti di legge propri dell’autotutela amministrativa (il termine di diciotto mesi ex art. 21-nonies, comma 1, della L. 241/1990).
