Si escludono due operatori economici per collegamento sostanziale e gli si escute la garanzia provvisoria perché questa avrebbe la funzione non solo di garantire la stipulazione del contratto, ma anche “di responsabilizzare i partecipanti alle gare pubbliche in ordine alle dichiarazioni rese”. È un orientamento che non condividiamo, in quanto non trova copertura nel D.Lgs. 50/2016, art. 93, comma 6.
