In assenza di fatti impeditivi che avrebbero potuto giustificare la mancata stipula, è misura che l’Amministrazione procedente ha dovuto necessariamente assumere a tutela degli interessi pubblici sottesi alla legittimità della procedura nel rispetto della tempistica dettata per obbligare i contraenti a dare attuazione al “facere” oggetto dell’appalto.
