La linea di giurisprudenza che proprio non condividiamo: «la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite». Occorre comunque far ricorso al canone della “dettagliatezza” ovvero della pre-fissazione del “canone motivazionale” (in questo secondo caso occorre anche valutare la necessità del livello di “adeguata verbalizzazione” della motivazione).
«Osserva la Sezione che il metodo del "confronto a coppie", disciplinato nell'allegato A al d.P.R. n. 554/1999, prevede il raffronto "a due a due" delle offerte e l'attribuzione, da parte di ogni commissario di gara, di un punteggio per ciascun elemento posto in comparazione di misura variabile a seconda del diverso grado di preferenza; detto metodo, lungi dall'essere un criterio di selezione dell'offerta, è invece soltanto un peculiare metodo attuativo proprio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù del quale ogni elemento qualitativo dell'offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all'interno di una tabella triangolare, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due e per ogni coppia di offerte ogni commissario indica l'elemento preferito, attribuendo un punteggio di uno, che esprime parità; due, che esprime la preferenza minima; tre, per l'ipotesi di preferenza piccola; quattro, che contraddistingue una preferenza media; cinque, che individua una preferenza grande; sei, che indica la preferenza massima).
E’ contestata nel caso che occupa l’attribuzione del punteggio massimo previsto dalla normativa di gara all’offerta migliore e zero all’offerta peggiore, prescindendo dal grado di preferenza accordato ad una offerta rispetto all’altra, trattando al medesimo modo situazioni differenti ed in contrasto con detto allegato A, secondo il quale terminato il confronto a coppie si sommano i punteggi attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari e le somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Sembra condivisibile alla Sezione la tesi del T.A.R. che, proprio in base alla legge di gare e al dato “testuale” delle disposizioni sopra richiamate, i suddetti “correttivi” non sono affatto previsti e il coefficiente diverso e inferiore ad uno, proprio perché va attribuito in “proporzione” alla somma (o alla media) dei punti di preferenza, presuppone che questa somma sia diversa da zero, cioè che almeno un commissario l’abbia preferita con l’attribuzione di un punteggio sia pur minimo. Tuttavia se, come avvenuto nel caso in esame, la suddetta somma è sempre uguale a zero, anche il coefficiente “proporzionato” ad uno resta uguale a zero: peraltro, è noto principio di diritto l’impossibilità di modificare direttamente in sede di gara i prefissati criteri di valutazione di un’offerta economicamente più vantaggiosa, dovendo i partecipanti alla gara stessa essere posti in condizione di parità per formulare la loro offerta e ciò è possibile solo se hanno preventiva conoscenza di “tutte” le modalità che saranno all’uopo espletate da parte della competente Commissione.
La tesi della parte appellante comporterebbe invero la introduzione di un meccanismo correttivo non contemplato dalla legge di gara e non integrabile dalla Commissione, che si è quindi attenuta alle regole da essa previste, e non oggetto di impugnazione, ed alla lettera dell’All. A al d.P.R. 554/1999.
In attuazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza la commissione di gara non può in alcun modo introdurre ulteriori elementi di valutazione delle offerte rispetto a quelli indicati nella “lex specialis” ovvero modificare quelli in essa contenuti (Consiglio di Stato, sez. III, 29 novembre 2011, n. 6306).
Una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie, ovvero quando non ne sia stato accertato l'uso distorto o irrazionale, non c'è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie , che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (Consiglio di Stato, sez. V, 28 febbraio 2012, n. 1150, sez. IV, 21 gennaio 2013, n. 341).
Quanto alla regola stabilita con l’All. 1, comma 5, al d.P.R. n. 554/1999, laddove è previsto che “Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate”, ritiene la Sezione che, come asserito dal Giudice di primo grado, anche essa non sia idonea ad introdurre in materia il principio che alla voce di valutazione corrispondente a quella della offerta che non ha ottenuto punti possa essere applicato un coefficiente superiore a zero, con ricorso ai correttivi auspicati dall’appellante» (Cons. Stato).
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