Le rettifiche apportate dalla stazione appaltante avrebbero dovuto costituire oggetto di pubblicazione sulla GURI, benché fosse previsto che era onere dei partecipanti consultare i siti informatici ai quali il bando rinviava espressamente?
Le rettifiche apportate dalla stazione appaltante avrebbero dovuto costituire oggetto di pubblicazione sulla GURI, benché fosse previsto che era onere dei partecipanti consultare i siti informatici ai quali il bando rinviava espressamente?