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FREE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante.

«L’aggiudicazione provvisoria di una gara pubblica ha natura di atto endoprocedimentale, ad effetti instabili ed interinali, soggetta, a’ sensi dell’art. 12 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 all’approvazione dell’organo a ciò competente nel contesto organizzativo dell’amministrazione aggiudicatrice (così, ad es., Cons. Stato, Sez. V, 22 gennaio 2014 n. 313).

In dipendenza di ciò, l’instabilità degli effetti dell’aggiudicazione provvisoria non obbliga il concorrente non dichiarato aggiudicatario provvisorio all’immediata impugnazione di tale provvedimento, ma sostanzia una sua facoltà al riguardo (così, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 11 dicembre 2013 n. 5945), posto che l’atto finale della procedura di gara è comunque l’aggiudicazione definitiva, la quale non costituisce atto meramente confermativo dell’aggiudicazione provvisoria, ma esprime la volontà provvedimentale definitiva della stazione appaltante e presuppone, quindi, l’approvazione di tutti gli atti di gara, inclusa dunque la precedente esclusione di concorrenti diversi dal vincitore (così Cons. Stato, A.P., 29 novembre 2012 n. 36)

Aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva sono pertanto atti connotati da autonome valutazioni dell’amministrazione in merito all’esito della gara, tali che la rimozione della prima non caduca automaticamente la seconda, poiché quest’ultima non ne è l’esito ineluttabile, ma il frutto di ulteriore esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione; ossia, il bene della vita del concorrente che assume di essere stato illegittimamente pretermesso è con ciò leso da due distinti provvedimenti: l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, solo l’ultimo dei quali – peraltro - cristallizza la lesione inferta al suo interesse legittimo; rimane fermo che il provvedimento di esclusione, secondo ricevuti principi giurisprudenziali, impedendo in via immediata e diretta all’impresa di proseguire nella partecipazione alla procedura di gara, deve essere sollecitamente impugnato nel rispetto dei rigorosi termini decadenziali previsti dalla legge.

Detto altrimenti – e in via più generale – va ricordato che nell’ambito del rapporto di presupposizione corrente fra atti inseriti all’interno di un più ampio contesto procedimentale occorre distinguere fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, atteso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto determina l’automatico travolgimento dell’atto consequenziale senza bisogno che questo ultimo sia stato autonomamente impugnato, nel mentre in caso di invalidità ad effetto viziante l’atto consequenziale diviene invalido per vizio di invalidità derivata, ma resta efficace salva apposita e idonea impugnazione, resistendo all’annullamento dell’atto presupposto: e la figura dell’invalidità ad effetto caducante non ricorre – per l’appunto - fra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva, proprio perché, per quanto detto innanzi, l’aggiudicazione provvisoria è solo un atto endo-procedimentale, dagli effetti ancora instabili e meramente interinali, nel mentre autonoma incidenza lesiva assume soltanto l’aggiudicazione definitiva, quale provvedimento di formale ricezione, da parte dell’amministrazione, dell’esito della gara, con nuova e conclusiva valutazione degli interessi (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2011 n. 4998).

Alle medesime conclusioni si perviene in relazione al giudizio avente ad oggetto l’esclusione dal procedimento ad evidenza pubblica, in quanto l’omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva non può che comportare (di norma e salvo casi particolari che non ricorrono nella specie), l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione (così, ex plurimis., Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2011 n. 6093 e Sez. VI, 29 aprile 2013 n. 2342; Cons. giust. Reg. Sic. Sez. giurisd. 25 febbraio 2013 n. 281, cui si rinvia a mente dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a.).

(…)

Fermo restando che l’atto conclusivo della procedura per l’assegnazione di un contratto di appalto non può ritenersi ritualmente impugnato con la mera formula di stile che richiama gli atti presupposti e conseguenti (cfr. sul punto, ad es., la già citata sentenza di Cons.Stato, Sez. VI, n. 4998 del 2011), è ben noto che anche nel processo amministrativo, in conformità al generale principio di cui all’art. 100 cod. proc. civ., l’interesse a ricorrere, da intendersi quale condizione di ammissibilità dell’azione, deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere fino al momento della decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso ove tale interesse non sia presente all’atto della sua proposizione (così, ad es., Cons. Stato, A.P., 25 febbraio 2014 n. 9 e Sez. III, 19 febbraio 2014 n. 757)» (Cons. Stato, V, 27 maggio 2014, n. 2710).

 

 

 

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