Non si verifica alcuna inammissibile attività manipolativa ad opera della commissione allorquando questa si limiti a correggere un mero errore materiale, a fronte di una volontà correttamente espressa dal concorrente (principio consolidato).
Non si verifica alcuna inammissibile attività manipolativa ad opera della commissione allorquando questa si limiti a correggere un mero errore materiale, a fronte di una volontà correttamente espressa dal concorrente (principio consolidato).