La condizione è che si tratti di correzione di “errore materiale”, necessariamente riconoscibile, e che la rettifica stessa non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (principio anche euro unitario).
