Il provvedimento di decadenza dell’aggiudicatario è stato adottato dalla stazione appaltante per l’impossibilità di addivenire alla stipula e dalla caducazione dell’aggiudicazione è scaturita l’azione risarcitoria per i danni sofferti per il mancato esito fisiologico della procedura. Sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva, che include la controversia risarcitoria, pur se autonomamente instaurata da parte della stazione appaltante. Va quindi confermato il rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione.
