La legge nazionale in contrasto con una norma europea dotata di efficacia diretta non può essere applicata non solo dal giudice, ma neanche dalla pubblica Amministrazione. È quello che ci ricordano, senza che si affermi nulla di nuovo, le due “plenarie” sulle concessioni demaniali. Il principio codicistico, allora, che «non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera»? «Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi!»
