Il giudice amministrativo sarebbe quindi chiamato a valutare la violazione del divieto di rinegoziazione delle condizioni contrattuali offerte in gara e del principio di obbligatorietà della gara pubblica; la violazione dell’art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006; la violazione degli artt. 63, comma 2, lett. b) e 106, commi 1, lettere a) ed e), 4) lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nonché dell’art. 72 e del considerando 107 della direttiva 2014/24/UE, valutando la legittimità dell’adottato metodo di scelta del contraente.
