L’operatore economico ha dichiarato le circostanze dalle quali la stazione appaltante avrebbe potuto desumere la sussistenza della fattispecie escludente prevista dall’art. 80, comma 5, lett. a), D.Lgs. 50/2016. Avendo costui assolto all’obbligo del clare loqui, la stazione appaltante avrebbe dovuto acquisire i verbali, il decreto penale di condanna e tutta la documentazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione della gravità delle infrazioni dichiarate, nonché dare la possibilità all’operatore economico di dare conto delle eventuali misure di self cleaning adottate.
