Ma il giudice amministrativo ribadisce anche oggi che «la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni». Andatelo a dire a chi ha reso consiglio agli estensori del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento della funzione pubblica, 12 agosto 2021, n. 148, pubblicato nella G.U. 26 ottobre 2021, n. 256! Non è neppure questione di seduta pubblica virtuale. È proprio che nessuna forma di seduta pubblica, neppure virtuale, è richiesta dai principi oggettivi della materia. E ora esce il bando-tipo dell’ANAC.
