«In definitiva, il provvedimento impugnato prima e l’appellata sentenza poi, pur evidenziando come l’omissione dichiarativa possa di per sé incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore economico, contrastando con il principio di lealtà che avrebbe imposto all’operatore economico di comunicare qualunque circostanza potenzialmente incidente sul processo di valutazione demandato alla stazione appaltante, non si sono certamente arrestati a tali affermazioni:
