Non costituendo l’acciaio l’oggetto dell’affidamento, ma la materia prima da utilizzare per la fornitura del prodotto richiesto dalla stazione appaltante, si rivela inconferente la censura con la quale la parte ricorrente prospetta la configurabilità di un subappalto per l’approvvigionamento di tale materia prima e la mancata dichiarazione al riguardo.
