Così scrive l’AVCP: «Il procedimento di verifica di cui all'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito Codice) è obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria» (determinazione 15 gennaio 2014, n. 1, paragrafo 1). È vero?
