La riabilitazione ex art. 178 c.p. e l’estinzione conseguente al patteggiamento ai sensi dell’art. 445 c.p.p. non possono essere ritenuti equivalenti.
La riabilitazione ex art. 178 c.p. e l’estinzione conseguente al patteggiamento ai sensi dell’art. 445 c.p.p. non possono essere ritenuti equivalenti.