Si afferma che «l’ordinamento (come ben si evince dalla lettura dell’art. 52 del D.lgs. n. 50/2016) non reca affatto un obbligo incondizionato di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica per gli scambi di informazioni relativi alle procedure di gara (ivi inclusa la presentazione delle offerte), ammettendo invece che le stazioni appaltanti possano motivatamente avvalersi anche dei tradizionali strumenti comunicativi». Nella fattispecie la «lex specialis» aveva «prescritto la presentazione dei plichi recanti le offerte mediante il servizio postale e non anche a mezzo dei canali telematici». Alla bisogna è giurisprudenza che può far comodo. Avanti tutta con transizione digitale, PNRR e quant’altro!
