Viene dedotto che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa perché, alla data di presentazione dell’offerta, non risultava essere iscritta nella white list presso la Prefettura di competenza, così come prescritto dalla lex specialis di gara. Ma la Prefettura riteneva che non sussistessero le condizioni per procedere con l’iscrizione richiesta, poiché, a suo giudizio, inerente ad attività non riconducibile ai settori ex art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012. Di ciò non può quindi essere rimproverato l’operatore economico.
