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La funzione svolta dalla “cauzione provvisoria”

È di assicurare la serietà e l’attendibilità dell’offerta, la quale deve essere idonea e congrua, in modo da permettere la (naturale) conclusione del contratto. Successivamente, per la tutela del rapporto obbligatorio, assume consistenza la cauzione definitiva (D.Lgs. 50/2016, art. 103).

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