La S.A. intende effettuare l’escussione della garanzia provvisoria, stante la mancata stipula del contratto conseguente al rifiuto alla conclusione del negozio, in ragione delle mutate condizioni del mercato e della conseguente eccessiva onerosità della prestazione promessa con l’offerta formulata in gara. La giurisdizione è del giudice ordinario.
