Si afferma che «la mancata indicazione degli oneri di sicurezza (e - deve ritenersi - anche di quelli relativi al costo del lavoro) non consente l’esclusione automatica del concorrente senza il previo soccorso istruttorio, allorquando non sussista incertezza sulla congruità dell’offerta, anche con riferimento specifico alla percentuale di incidenza di tale oneri e il bando non preveda espressamente la sanzione dell’esclusione» (sic). Un po’ di humour non guasta mai.
