Si ribadisce ancora una volta che «la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte a conclusione della quale, ai sensi dell'art. 95, comma 15, d.lgs. 50/2016 non è più consentita la modifica della soglia di anomalia in via di intervento da parte della stessa stazione appaltante è delimitata, dal punto di vista temporale e procedimentale, dal provvedimento di aggiudicazione». Ma allora ciò vale anche quando sia stata adottata l’inversione procedimentale.
