La delibera a contrarre, in quanto atto endoprocedimentale con il quale la stazione appaltante manifesta la propria volontà di stipulare un contratto, integra un atto amministrativo di tipo programmatico avente solo efficacia interna e, come tale, non deve essere impugnato; il bando di gara, invece, è atto di natura generale a rilevanza esterna, con il quale la stazione appaltante rende conoscibile la propria determinazione di addivenire alla conclusione del contratto, ed è dunque esso l'atto impugnabile. Quanto al termine di scadenza di presentazione delle offerte prevale, quindi, quello indicato in bando.
