La stazione appaltante può anche richiedere i tre decimali (dovendosi peraltro dare atto che, per la matematica, l’indicazione per esempio di -25,15% vale un perfettamente ammesso -25,150%), ma poi, nel silenzio della lex specialis sulle modalità di calcolo, se non si dice nulla sugli arrotondamenti, nessun arrotondamento è legittimato. In realtà, andando più oltre al cuore del problema, non è neanche ammissibile che una lex specialis possa autonomamente ridisciplinare un meccanismo di calcolo previsto ex lege. Si faccia fare alla matematica il suo libero gioco e non vi sarà mai alcun problema di sorta per la stazione appaltante.
