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L’art. 122 c.p.a.

La sua esatta interpretazione comporta la possibilità, per il ricorrente vincitore, di subentrare, ex ante, nel contratto, cioè di sostituirsi all’originario vincitore della gara nella posizione di parte contraente con la stazione appaltante per l’esecuzione della prestazione indicata nell’offerta sin dall’inizio e non solo per la parte residua.

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