Nella vendita per incanti ex art. 73, lett. c), del R.D. n. 827/1924 la segretezza delle offerte economiche e il correlativo divieto di preventivo disvelamento del contenuto dell’offerta economica si pongono a presidio essenziale dell’interesse pubblico alla legalità della procedura, con la conseguenza che dalla loro violazione non può che discendere l’esclusione dalla procedura.
