Nel caso di specie lo scorrimento della graduatoria, che comporta l’aggiudicazione all’impresa subentrante, non è stato pubblicato ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n. 50 del 2016, né è stata comunicato alla ricorrente in primo grado, qui appellante, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n. 50 del 2016, non risultando quindi integrate le condizioni, poste dagli artt. 29 e 76 del d. lgs. n. 50 del 2016, per far decorrere il termine di impugnazione avverso gli atti di aggiudicazione. E ciò a maggior ragione se si considera che l’art. 29 comma 1 ultima parte del d. lgs. n. 50 del 2016 prevede la pubblicazione degli atti, completi dei relativi allegati, sul profilo del committente.
