Il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), cessa di avere rilevanza una volta decorsi tre anni dalla data della sua commissione (principio del tutto maggioritario).
Il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), cessa di avere rilevanza una volta decorsi tre anni dalla data della sua commissione (principio del tutto maggioritario).