Le plurime e frazionate richieste documentali e il non tempestivo riscontro alle richieste formulate dall’aggiudicataria hanno indubbiamente contribuito alla tardiva convocazione per la stipulazione del contratto, avvenuta a distanza di circa sei mesi dall’aggiudicazione e solo pochi giorni dopo aver ricevuto la rinuncia ex art. 32 d.lgs. n. 50/2016.
