Enucleazione di principi.
Non si può «escludere, nell’ottica di tutela preventiva che ispira l’informativa antimafia, e anzi apparendo assai probabile, proprio per la configurazione stessa dell’assetto partecipativo sin ab initio impresso alla società, l’influenza del socio di minoranza, fratello del socio maggioritario, sulla gestione della società, che ben avrebbe potuto essere affidata, formalmente, a persona moralmente illibata proprio per creare uno schermo formale in grado di fugare, almeno sulla carta, ogni sospetto.
(…)
Nessuna disposizione prevede (…) che gli elementi sintomatici dell’infiltrazione mafiosa debbano essere necessariamente successivi alla costituzione della società (…)».
Pertanto, «legittimamente l’autorità prefettizia può valorizzare, come ha fatto nel caso di specie, elementi, non risalenti ad un tempo troppo remoto, dai quali si possa desumere la sicura o verosimile contiguità del socio rispetto ad ambienti mafiosi, ancor prima della costituzione della società, senza che sopravvengano elementi contrari, anche successivi a tale costituzione, che inducano ad una diversa valutazione, facendo ritenere spezzato il pernicioso legame con la criminalità».
«Deve essere respinto (…) anche il (…) motivo di gravame, con il quale – omissis – s.r.l. lamenta che le frequentazioni avrebbero dovuto formare specifico oggetto di valutazione, da parte della Prefettura, allo scopo di dimostrare l’esistenza di una vera e propria colleganza capace di veicolare interessi comuni, tali da consentire di prospettare un rischio di ingerenza o intromissione nella gestione degli affari aziendali».
La «p.a. committente, che riceva dalla Prefettura informazioni circa possibili infiltrazioni mafiose nella società appaltatrice, mentre non ha il potere di sindacare la fondatezza di tali informazioni, ha la facoltà – e non l’obbligo – di recedere dal contratto di appalto ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, in base ad una valutazione discrezionale che tenga conto del pubblico interesse, sicché è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto avente ad oggetto un interesse legittimo, la controversia introdotta dall’appaltatore e concernente la legittimità del recesso della stazione» (Cons. Stato).
